Orari e turni di chiusura distributore anno 2009
IL SINDACO
VISTO il Decreto della Direzione generale commercio, fiere e mercati della Regione Lombardia n° 11550 del 20 Ottobre 2008 che ha fissato, d'intesa con Figisc (il sindacato dei gestori carburanti) i turni di servizio del sabato, dei giorni festivi del 2009 e i turni di chiusura per ferie degli impianti di distribuzione dei carburanti, che prevede quattro turni contrassegnati dalle lettere A, B, C e D;
RICHIAMATO l’art. 54, lett. d) del D.P.R. 616/77 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ed esclusi gli impianti autostradali;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
che l’unico impianto per la distribuzione di carburante presente sul territorio comunale, di proprietà della Ditta “Ferremi Battista S.p.A.”, ed avente come gestore il Sig. Gazzoli Alberto, posto in Via Roma n° 38, osservi per l’anno 2009 i seguenti orari e modalità di apertura:
A) ORARI GIORNALIERI DI APERTURA
1. Il gestore può determinare l’orario di apertura diurna degli impianti (anche in maniera unica per l’intero arco dell’anno) all’interno di una fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, assicurando il servizio almeno nei periodi tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:30 e le ore 19:00;
2. Fuori dagli orari di servizio, compresi l’intervallo pomeridiano di chiusura e i turni di chiusura domenicale e festiva, l’attività di erogazione deve svolgersi attraverso le apparecchiature self-service pre-pagamento senza l’ausilio del gestore.
B) GIORNATE DI APERTURA NEI GIORNI FESTIVI
L’impianto sopra citato dovrà osservare, per l’anno 2009, il calendario regionale relativo al turno di apertura nelle Domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali previsto per il turno “A”, e cioè con apertura nei giorni 1 e 18 Gennaio, 15 Febbraio, 15 Marzo, 12 e 26 Aprile, 17 Maggio, 7 Giugno, 5 Luglio, 2 e 23 Agosto, 20 Settembre, 18 Ottobre, 15 Novembre, 8 e 26 Dicembre;
C) FERIE
L’esercizio dell’impianto può essere facoltativamente sospeso per il periodo stabilito dalla Regione Lombardia per il turno “A”, e cioè dal 3 al 17 Agosto. Qualora il gestore dell’impianto intenda fruire del periodo di chiusura per ferie in settimane o mesi diversi da quello sopra indicato, almeno trenta giorni prima, rispetto al periodo in cui intende chiudere l’impianto, deve darne preavviso al Comune. Il Comune comunica al gestore solo l’eventuale mancata concessione della sospensione per ferie, che potrà essere negata per esigenze di pubblico servizio.
Può essere inoltre autorizzata, seguendo la procedura sopraddetta, la sospensione dell’attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse di cui alla legge 05.03.1977, n° 54 e successive modifiche ed integrazioni.
D) PUBBLICITÀ DEGLI ORARI E DEI TURNI
Come disposto dall’art. 17 del Regolamento regionale 5 Ottobre 2004, n° 5, il gestore ha l’obbligo di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio dell’impianto e delle aperture nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali e della chiusura per ferie. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e deve indicare le principali informazioni per l’automobilista e in ogni modo sempre l’orario di servizio.
E) ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE
L’esercizio delle attività economiche accessorie integrative alla distribuzione di carburanti, compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è integralmente subordinato al rispetto della prevista disciplina di settore di cui, rispettivamente, al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 ed alla Legge Regionale 24 Dicembre 2003, n. 30 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell’impianto carburanti previsti all’interno della presente ordinanza, e precisamente:
a) le attività economiche accessorie integrative non funzionanti con modalità self-service (es. lavaggio automatico) rimangono chiuse nei turni di chiusura domenicale e festiva e durante l’intervallo pomeridiano, allorquando il servizio di fornitura carburanti viene erogato con le apparecchiature selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore;
b) le attività economiche accessorie integrative possono rimanere aperte se l’impianto effettua il turno di apertura festivo con la presenza del gestore. Nel caso di apertura domenicale dell’impianto, le attività economiche accessorie integrative sono sospese il primo giorno feriale successivo;
c) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande facente parte del complesso dell’impianto di distribuzione osserva gli orari di apertura e chiusura stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.
F) SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.000,00, ai sensi dell’art. 21.3 “sanzioni amministrative” L.R. 24/2004, applicabile secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo.
F) NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti, decorre dal 1° Gennaio 2009, è notificata all’interessato e verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, e gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati di osservare e far osservare a termini di legge quanto disposto della presente ordinanza.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione
IL SINDACO
(Mottinelli Pier Luigi)



