Norme di comportamento proprietari cani
IL SINDACO
CONSIDERATO che numerosi detentori di cani, per incuria e negligenza, non provvedono all’identificazione dei propri animali e li lasciano circolare privi di guinzaglio in zone pedonali, strade, giardini ed altre aree pubbliche, arrecando pericolo per la pubblica incolumità e causando seri problemi igienici causa del rilascio di escrementi sul suolo pubblico;
RILEVATO che le recenti modifiche normative rendono necessario provvedere ad una nuova iscrizione dei cani all’Anagrafe Canina Regionale, con l’applicazione sugli animali di un microchip sottocutaneo che identifichi in modo permanente l’animale;
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n° 41 del 14 Novembre 2001, avente ad oggetto: “Divieto di abbandono di deiezioni di cani in aree pubbliche ed obbligo di custodia”, e ritenuto opportuno provvedere ad emanare una nuova Ordinanza recante i principali obblighi ricadenti sui proprietari dei cani;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO altresì l’art. 16 della Legge n° 3/2003;
VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo, sulla tutela degli animali di affezione e della salute pubblica, ed in particolare la Legge Regionale 8 Settembre 1987, n° 30, la Legge 14 Agosto 1991, ed il D.M. 28 Febbraio 2003;
VISTA inoltre la circolare D.G. Sanità n° 56/2002, che introduce l’Anagrafe Canina Regionale ed il sistema identificativo dei cani mediante l’utilizzo dei microchip;
VISTO l’art. 2052 del Codice Civile, e ritenuto che spetti al proprietario o detentore dell’animale rispondere dei danni cagionati dal cane lasciato libero di vagare sulla pubblica via;
ORDINA
1. i proprietari dei cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe Canina Regionale entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento (ed in seguito entro 15 giorni dal momento in cui ne entrano in possesso o entro 3 mesi dalla nascita per i cuccioli), rivolgendosi esclusivamente al Servizio di Medicina Veterinaria dell’A.S.L. o ad un medico Veterinario professionista accreditato dall’A.S.L. stessa;
2. è vietato lasciare incustoditi e privi di guinzaglio i cani in luoghi od aree pubbliche – la violazione comporta la sanzione di € 51,65 a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento;
3. gli escrementi prodotti dai cani in spazi pubblici devono essere raccolti dagli interessati coi mezzi ritenuti più idonei, e riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani collocati nelle strade comunali - la violazione comporta la sanzione di € 25,82 a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.



