Autocertificazione
Con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla semplificazione amministrativa, il giorno 7 Marzo 2001 viene segnato un ulteriore passo in avanti da parte della Pubblica Amministrazione nei rapporti col cittadino/utente. Qui di seguito si riporta, in sintesi, il contenuto di tale Testo Unico relativo a disposizioni di utilità immediata per i cittadini, confermando comunque la disponibilità del competente Ufficio comunale per qualsiasi ulteriore informazione in proposito.
Prima, però, sono necessarie due premesse:
1) le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare possono essere presentate verbalmente al pubblico ufficiale; per chi si trovi invece in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute a rilasciare le dichiarazioni, le stesse potranno essere rese dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado;
2) le dichiarazioni possono essere valide (a differenza di quanto era previsto fino ad oggi) anche nei confronti dei privati che vi consentano: pertanto è nell'interesse del cittadino, prima di recarsi negli uffici comunali a richiedere il certificato, informarsi presso il privato che ne ha fatto richiesta se accetti o meno l'autocertificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E' La facoltà per il cittadino di produrre, al posto dei certificati, delle dichiarazioni sostitutive non autenticate nelle quali il cittadino stesso, sotto la propria personale responsabilità, indichi una serie di fatti, stati e requisiti personali contenuti in registri conservati presso Enti pubblici.
E' possibile dichiarare:
- il luogo e la data della propria nascita e di quella del proprio figlio;
- la propria residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il proprio stato civile (celibe, nubile, coniugato, divorziato, ecc.);
- la composizione della propria famiglia anagrafica;
- la propria esistenza in vita;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- la propria posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ecc.);
- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta;
- gli esami scolastici sostenuti;
- il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ottenuto;
- la propria situazione reddituale od economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi, di qualsiasi tipo, previsti da Leggi speciali;
- l'assolvimento d specifici obblighi contributivi, con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- il proprio stato di disoccupazione;
- la propria qualità di pensionato (compreso il numero di libretto di pensione di cui si è titolari), casalinga o studente;
- la propria iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- la propria qualità di vivenza a carico di un'altra persona;
- tutti i dati di cui si è a conoscenza contenuti nei Registri di Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Morte, Pubblicazioni di Matrimonio, Cittadinanza);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, e di non aver presentato domanda di concordato.
Non sono invece sostituibili da autocertificazione i certificati medici, sanitari e veterinari, i certificati relativi a marchi e brevetti, nonché i certificati di origine e di conformità CE.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità temporale degli atti o certificati che sostituisce: ad esempio, l'autocertificazione del luogo e della data di morte di un proprio congiunto ha validità illimitata, mentre l'autocertificazione della propria residenza ha validità sei mesi come un certificato di residenza, ma è estensibile mediante l'apposizione di una dichiarazione in calce all'autocertificazione stessa.
In caso di falsa dichiarazione, vi è l'automatica perdita dei benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione basandosi su dichiarazioni non veritiere e, soprattutto, si è passibili di sanzioni penali.
IMPORTANTE
Come più sopra specificato, le dichiarazioni sostitutive di certificazione NON DEVONO ESSERE AUTENTICATE: pertanto, è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio competente e produrre la dichiarazione: L'IMPIEGATO PUBBLICO E' OBBLIGATO AD ACCETTARE IN QUALSIASI CASO LA DICHIARAZIONE: potrà poi procedere ad un successivo controllo della stessa. SE IL DIPENDENTE PUBBLICO NON ACCETTA LA DICHIARAZIONE E VI RICHIEDE UN CERTIFICATO, E' PASSIBILE DI DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Riguarda stati, fatti e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato, e che il cittadino può dichiarare e presentare a qualsiasi Pubblica Amministrazione o ai privati che vi consentano senza obbligo di autenticazione della firma. Qualora la stessa venga apposta alla presenza dell'impiegato addetto, oppure quando la dichiarazione è accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore (carta d'identità, Patente auto, ecc.). La dichiarazione può inoltre riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza.
Ciò significa, in pratica, che quando un cittadino debba dichiarare dei fatti, stati e qualità personali inerenti sé medesimo od un'altra persona, al fine di presentare una domanda alla Pubblica Amministrazione o ad un privato che la accetti, potrà dichiararlo direttamente al funzionario incaricato a ricevere la domanda oppure, se intende spedire la richiesta per posta, per fax, oppure farla consegnare ad un'altra persona, potrà utilizzare l'apposito modulo, avendo l'avvertenza di inserire, in fondo alla dichiarazione, una dicitura che lo colleghi alla domanda, ed allegando ad essa la fotocopia di un documento di riconoscimento, senza più la necessità di andare presso l'ufficio comunale a farsi autenticare la firma.
Va però notato che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono comunque andare al di là dell'attestazione dei fatti, stati e qualità personali; sono pertanto escluse da questo strumento:
- le dichiarazioni di impegno che si sostanzino in manifestazioni di volontà circa il fare o il non fare qualcosa in futuro, a meno che le dichiarazioni stesse siano espressamente richieste da una Pubblica Amministrazione al fine di emanare un provvedimento a favore del cittadino;
- le dichiarazioni a contenuto negoziale;
- le accettazioni o le rinunce ad incarichi;
- le dichiarazioni di procura;
- le dichiarazioni prodotte ad una Pubblica Amministrazione al fine della riscossione, da parte di terzi, di benefici economici.
In tutti i casi sopra specificati è ancora necessario, in caso di necessità, rivolgersi ad un Notaio.
Gli Enti pubblici cui sono presentate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono procedere a controlli delle stesse, con strumenti diversi a seconda dei casi che si possono presentare.
E' importante sapere che i cittadini, nel rendere le dichiarazioni stesse, soggiacciono alle responsabilità previste dalla Legge penale in caso di dichiarazione mendace: è pertanto fondamentale, per evitare spiacevoli conseguenze, controllare sempre con cura l'esattezza di quanto dichiarato, in quanto il riscontro, da parte del funzionario pubblico cui perviene la dichiarazione, di una mancata corrispondenza alla realtà di quanto dichiarato, comporta necessariamente (pena la responsabilità dello stesso per omissione di atti d'ufficio) la denuncia del cittadino all'autorità giudiziaria competente.
IMPORTANTE: Come più sopra specificato, le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà presentate alla Pubblica Amministrazione secondo la procedura sopra indicata NON DEVONO ESSERE AUTENTICATE: l'impiegato pubblico E' OBBLIGATO AD ACCETTARE IN QUALSIASI CASO LA DICHIARAZIONE: potrà poi procedere ad un successivo controllo della stessa. SE IL DIPENDENTE PUBBLICO NON ACCETTA LA DICHIARAZIONE E VI RICHIEDE UN CERTIFICATO, E' PASSIBILE DI DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO.
Inoltre, TUTTE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' SONO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO.
DOCUMENTAZIONE MEDIANTE ESIBIZIONE
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e stato civile attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi. Se il documento fosse scaduto, il cittadino può comprovare i dati in esso contenuti mediante dichiarazione, in fondo alla fotocopia del documento, che tali dati non hanno avuto variazioni dalla data del rilascio.
IMPORTANTE: IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE VI RICHIEDE UN CERTIFICATO, E' PASSIBILE DI DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO.
Ricordatevi:
l'autocertificazione è un diritto di tutti, ed evita al cittadino di sprecare inutilmente tempo e soldi UTILIZZATELA !!!



