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Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino per fargli acquisire identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.

Se i genitori del bambino sono coniugati tra loro, essa dev’essere resa, senza necessità di testimoni:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino non sono coniugati tra loro, essa dev’essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
 
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello Stato Civile e dall'ufficiale di Anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
 
 
Documenti da presentare:
  • documento di identità valido dei genitori, se non residenti nel Comune;
  • l'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale ove è avvenuta la nascita.
 
I genitori cittadini comunitari, se non residenti nel Comune, possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine.
 
I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia, devono esibire il passaporto. Si ricorda che con Circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno è stato disposto che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
 
Si ricorda il diritto della madre di non essere nominata. In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.
 
La comunicazione dell'avvenuta nascita all'Ufficio Anagrafe competente per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente avverrà a cura dell'Ufficio dello Stato Civile. N.B. : Se i genitori non risiedono entrambi nello stesso Comune, l'iscrizione avverrà nel Comune di residenza della madre. L’ufficio Anagrafe provvede a comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati del neonato per il rilascio del codice fiscale, che arriverà tramite il servizio postale direttamente all'indirizzo di residenza.
 
Attribuzione del cognome al figlio
 
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, i genitori cittadini italiani hanno la facoltà di attribuire ai propri figli entrambi i propri cognomi nell'ordine da loro desiderato. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo al momento della dichiarazione di nascita, si continuerà ad attribuire il solo cognome paterno.
 
Quanto sopra riportato vale sia nel caso di dichiarazione di nascita di figli di genitori coniugati tra di loro, sia di genitori non coniugati tra di loro. Nel primo caso è necessario produrre una dichiarazione da cui si evinca l'esistenza dell'accordo sul cognome da attribuire al figlio.

Informazioni

Termini di conclusione:

La ricezione della dichiarazione avviene in tempo reale

Normativa di riferimento:

D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396

Modalità di avvio:

Istanza di parte